La designazione dei rappresentanti di lista può essere comunicata ai seguenti soggetti:

a) Al segretario del comune entro il giovedì precedente l’elezione, in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata.

La firma degli atti di designazione dei rappresentanti da parte dei delegati prodotti in forma cartacea deve essere autenticata (consigliere comunale o funzionario del Comune).

Non è invece necessaria l’autenticazione quando gli atti di designazione siano trasmessi mediante posta elettronica certificata e siano firmati digitalmente dai delegati.

b) Direttamente al presidente di seggio in formato solo cartaceo (sempre con firma autenticata del delegato) il sabato mattina durante le operazioni di autenticazione delle schede o prima dell’inizio della votazione.

I rappresentanti di lista devono essere elettori del comune. Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.

Le designazioni dei rappresentanti di lista, per ciascuna sezione del comune, devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell’esercizio della funzione ad essi demandata.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, lo stesso elettore può essere designato quale rappresentante di lista per tutte le elezioni che si svolgono presso il seggio.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

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