A chi è rivolto
Ai familiari dei defunti
Descrizione
La cremazione
La cremazione di un cadavere, in mancanza di un atto scritto da parte del defunto (testamento anche olografo, iscrizione ad associazione di cremazione), può avvenire:
- quando la volontà del defunto non sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, di tutti i familiari più prossimi, che potranno manifestare una loro volontà a normadell'art.79, c.2, del d.P.R. n.285/1990, le cui sottoscrizioni dovranno essere autenticate ai sensi dell'art.21 del d.P.R. n.445/1990;
- quando la volontà del defunto sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, di tutti i familiari più prossimi, che esprimono la volontà del defunto, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).
Per quanto riguarda l'affido o la dispersione delle ceneri, qualora tale volontà non fosse espressa in un atto scritto da parte del defunto, anche in questi casi è possibile ricorrere ad una dichiarazione nelle modalità prima riportate, che deve però essere sottoscritta dal coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, e tutti i familiari più prossimi.
Come fare
Le domande vanno presentate all'ufficio polizia mortuaria in marca da bollo da 16,00 € e contestualmente verrà concordata la data di esecuzione della operazione. E' necessario recarsi presso l'ufficio per presentazione istanza.
Cosa serve
Istanza a firma dei famigliari al fine di ottenere la autorizzazione alla cremazione.
Dichiarazione dei familiari della volontà del defunto (d.P.R. 285/1990)Dichiaranti la cremazioneIl coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in sua mancanza, tutti i parenti più prossimi di pari grado individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civileDichiaranti dispersione o affidoE’ possibile dichiarare la volontà del defunto (dichiarazione sostitutiva d.P.R. 445/2000), che deve essere sottoscritta dal coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, e da tutti i parenti più prossimi di pari gradoTipologia di sottoscrizioneFirma autenticata quando la volontà del defunto non sia conosciuta. Documentazione soggetta all’imposta di bollo Firma non autenticata quando la volontà del defunto sia conosciuta, con allegato documento d’identità. Documentazione non soggetta all’imposta di bollo (il pagamento dell'imposta di bollo è dovuto se la dichiarazione è comprensiva dell’istanza per il trasporto).Conseguenze della sottoscrizioneLa dichiarazione è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del d.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.Destinazione delle ceneri a seguito di cremazioneL'autorizzazione al trasporto delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove è sepolto il defunto.Se riportate in un atto testamentario del defunto, o se via sia una dichiarazione di conoscenza della volontà del defunto da parte del coniuge e/o dei famigliari, le ceneri possono avere la seguente destinazione:
- tumulate in sepoltura privata o in cinerario comune;
- inumate;
- disperse nel cimitero, in natura o in mare;
- affidate per la conservazione in abitazione privata (in questo caso l’autorizzazione è rilasciata dal Comune dove è collocata l’abitazione destinata alla conservazione).
L'affido o la dispersione possono essere autorizzati con le seguenti modalità:
- atto testamentario del defunto;
- una dichiarazione del coniuge o, in sua assenza, di tutti i familiari più prossimi, che esprimono la volontà del defunto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).
Cosa si ottiene
L'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido delle ceneri, di cadavere o di resto mortale
Tempi e scadenze
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni.
In ogni caso il procedimento verrà chiuso entro il limite dei 30 giorni stabilito dalla Legge
Quanto costa
Imposta di bollo da 16,00€
Casi particolari
Dispersione delle ceneri in natura
Per la dispersione in natura è necessaria anche l’autorizzazione del Comune in cui dovrà avvenire la dispersione, che dovrà essere richiesta da chi si occupa della dispersione direttamente al Comune. Per le dispersioni in mare non è necessaria alcuna autorizzazione.
Per la dispersione in mare non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dei comuni rivieraschi, a differenza delle dispersione nei laghi o lungo i fiumi.
Nel Comune di San Possidonio è consentito disperdere le ceneri in tutte le aree demaniali o comunali, ad una distanza minima di 200 metri da edifici, centri abitati o luoghi pubblici frequentati (giardini, aree sportive, strade, percorsi ciclabili, ecc.), in aree private fuori dai centri abitati, previa autorizzazione gratuita dei proprietari e ad una distanza minima di 50 metri dalle abitazioni.
Non è consentita la dispersione delle ceneri in giardini pubblici comunali, nelle aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e sulla pubblica via.
Dispersione delle ceneri nell'area cimiteriale
Si rammenta che la dispersione delle ceneri nelle apposite aree del cimitero, per la stessa natura della loro destinazione, non contempla la possibilità che nell'area possano essere collocati oggetti a ricordo delle persone le cui ceneri sono state disperse, pertanto tali oggetti verranno rimossi.
Affido delle ceneri
La domanda di affido personale delle ceneri è presentata al Sindaco del comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti comprovanti la volontà del defunto.
Se concorrono le condizioni, tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione.
La domanda di affido personale delle ceneri e il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.
Se l'autorizzazione è rilasciata in più originali l'imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.
La richiesta di affidamento personale dovrà contenere:
- i dati identificativi del defunto;
- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla o di dispersione nelle forme di legge;
- la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento. La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato; tuttavia per il trasferimento dell'urna cineraria è necessaria l'autorizzazione al trasporto.
In caso di affidamento personale, il Comune annota in un apposito registro:
- le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo;
- per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, viene indicato l'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
- per i recessi dall'affidamento, occorre indicare il luogo di nuova sepoltura e data di recesso;
- data di eventuali ispezioni svolti sui luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.
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Ultimo aggiornamento: 10-02-2025, 09:11