A chi è rivolto
Coniugi desiderosi di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio
Descrizione
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando vi sia il consenso di entrambi i coniugi, non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.
I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice.
La richiesta di rendere la dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta nel Comune dove è avvenuto il matrimonio o in quello in cui è trascritto l’atto di matrimonio.
Normativa di riferimento:
Come fare
La procedura di separazione o divorzio davanti all’ufficiale di stato civile del comune di San Possidonio prevede questi passaggi:
- Presentazione dell'istanza da parte di entrambi i coniugi, da predisporre sul modello scaricabile dal sito istituzionale;
- Stipula dell'accordo: l’ufficiale di stato civile fissa un appuntamento, al quale si presenteranno personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Viene così redatto l’atto contenente l’accordo, sottoscritto dalle parti e dall'ufficiale dello stato civile, che successivamente procede all'iscrizione negli appositi registri.
- A conclusione dell’incontro si stabilisce un ulteriore appuntamento per la conferma dei patti sottoscritti, in un termine non inferiore ai trenta giorni dalla data dell’accordo già firmato. Le parti dovranno pagare la somma di euro 16,00 a titolo di diritto fisso mediante avviso Pago PA emesso dall’ufficio di stato civile.
- Conferma dell’accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare.
- Da questo momento la separazione consensuale/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva.
- La conferma dell'accordo non è prevista nei casi di sole modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.
Procedura di Riconciliazione:
I coniugi devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione di riconciliazione con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione. Coloro che hanno un atto di separazione giudiziario o una sentenza di omologa antecedente al 2002 devono produrre all'ufficio una copia conforme all'originale del provvedimento. Infatti solo negli anni successivi al 2002 il tribunale ha iniziato ad inviare allo stato civile gli atti di separazione per l'annotazione sui registri in modo sistematico.
Il tutto va presentato personalmente da uno dei coniugi all’ufficio di Stato civile o può essere fatto pervenire anche via email o PEC allo stesso, allegando i documenti di identità.
L’ufficiale dello stato civile verifica i dati anagrafici dei coniugi mediante acquisizione d’ufficio degli atti necessari nei Comuni italiani interessati, dopo di che fissa l’appuntamento per la dichiarazione di riconciliazione, che deve essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi i quali, pertanto, dovranno presentarsi insieme all'appuntamento, muniti ciascuno del proprio documento d'identità.
L’annotazione sull’atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d’ufficio. La data di decorrenza della riconciliazione è quella dell’atto di riconciliazione reso davanti all’ufficiale dello stato civile. La pubblicità ai terzi decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio.
Iter riassuntivo della procedura
- Entrambi i coniugi rendono la dichiarazione di riconciliazione davanti all'ufficiale di stato civile o fanno pervenire la dichiarazione tramite email o tramite PEC con documento di identità;
- l'ufficio acquisisce i documenti necessari, fissa un appuntamento con i coniugi e in quella data redige, avanti a loro, il relativo atto e provvede all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- gli interessati possono chiedere l'estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione
Cosa serve
Cosa si ottiene
Procedura di separazione, divorzio o riconciliazione
Tempi e scadenze
A seguito di presentazione dell'istanza si riceve apputamento per la firma dell'accordo entro 30 giorni.
Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 giorni dalla firma, dell'accordo. Indipendentemente dalla data di conferma gli effetti decorreranno dalla data dell'accordo.
Quanto costa
Le parti dovranno pagare a titolo di diritto fisso la somma di euro 16,00 mediante avviso Pago PA emesso dall’ufficio di Stato Civile.
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Ultimo aggiornamento: 08-02-2025, 10:12