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Chi deve provvedere alla manutenzione:
- II proprietario del terreno al confine con le strade comunali e vicine all'intero territorio comunale;
- Chi ha un contratto di usufrutto o conduzione di aree e terreni (destinati a qualsiasi uso) al confine con le strade comunali e vicine all'intero territorio comunale;
Quali sono gli obblighi:
- spurgo delle condotte di cemento sotto i ponticelli e dei fossi tombinati in corrispondenza di tutti gli accessi carrai privati evitando ristagni, maleodoranze ed allagamenti delle aree circostanti;
- mantenere in buono stato di conservazione le sponde dei fossi laterali alle strade in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
- espurgo e pulizia dei canali derivatori, dei fossi e delle cunette fino a raggiungere la quota della platea dei manufatti esistenti per ripristinare le corrette quote di deflusso delle acque;
- sfalcio meccanico della vegetazione nelle sponde dei fossi, cavi e canali di scolo e/o di irrigazione privati interpoderali, adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- potatura e taglio dei rami, delle piante e delle siepi che possono ostacolare il deflusso idraulico dei corsi d’acqua di natura privata;
- lasciare libera, lungo i fossi, i cavi e i canali preposti all’approvvigionamento di acque pubbliche, su entrambi i lati, una fascia sufficiente per l’esercizio della servitù di espurgo o per l’esecuzione di eventuali lavori di manutenzione;
- riparazione di manufatti idraulici di derivazione irrigua e di scolo delle acque;
- rimozione e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e/o di espurgo tenendo presente che è vietata l’eliminazione della vegetazione mediante incendio e l’uso di diserbanti chimici.
Le operazioni di manutenzione sopraindicate devono comunque essere effettuate almeno due volte all’anno, rispettando le seguenti scadenze: PER IL PERIODO PRIMAVERILE ENTRO IL 1 MAGGIO (ESCLUSE LE AREE RETE NATURA 2000 – S.I.C. E Z.P.S. CHE RISPONDONO A SPECIFICHE NORMATIVE) E PER IL PERIODO AUTUNNALE ENTRO IL 30 SETTEMBRE.
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Ultimo aggiornamento: 12-04-2024, 12:10